Dal 2023 Imu Capannoni deducibile al 100%

Innalzamento della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal 70% al 100% a partire dall’anno di imposta 2023.

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Approvato un emendamento al DL Crescita: l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali sarà integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni a partire dall’anno 2023

Innalzamento della deducibilità dell’IMU capannoni relativa agli immobili strumentali dal 70% al 100% a partire dall’anno di imposta 2023. Lo prevede un emendamento approvato dalla commissione finanze della Camera al decreto-legge Crescita (DL n.34/2019).

La modifica normativa stabilisce che l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali sia integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni a partire dall’anno 2023.

La normativa vigente stabilita dal Decreto Legge n. 34/2019 dispone l’incremento della quota di IMU capannoni pagata sugli immobili strumentali che può essere dedotta ai fini IRPEF/IRES, consentendo una deducibilità pari al 50% nel 2019, al 60% nel 2020 e 2021 e al 70% dal 2022. L’emendamento render deducibile un ulteriore 30%, consentendo quindi la deducibilità integrale dell’IMU dalle imposte dirette, a partire dall’anno di imposta 2023.

Un altro emendamento approvato prevede l’applicazione dell’aliquota IRES del 20% a partire dall’anno d’imposta 2023 sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto ad esclusione delle Banche, in luogo di quanto già previsto dal Decreto Legge n. 34/2019, che stabilisce l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata pari al 22,5% per l’anno di imposta 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2021, al 20,5% dal 2022.

Per quanto riguarda la compravendita di immobili tra imprese e l’alienazione 75% del volume, è stato approvato un emendamento che nella prima modifica specifica che l’agevolazione si applica anche nei contratti di compravendita immobiliare soggetti al IVA, cioè tra imprese.

Nella seconda modifica si fa riferimento al fatto che l’intervento edilizio può – come normalmente avviene – determinare la creazione di più unità immobiliari rispetto al pregresso e quindi l’alienazione entro i 10 anni deve avvenire per almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

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