Bando Efficienza Energetica: il ministero risponde
Le nuove risposte del ministero alle FAQ sul Bando Efficienza Energetica.

Nuove risposte da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al Bando “Investimenti per l’efficienza energetica nelle regioni convergenza” pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 54 del 6 marzo 2014.
Il MiSE ha pubblicato sulla sua pagina internet delle FAQ relative ai principali interrogativi sul bando efficienza energetica.
Il bando “Investimenti per l’efficienza energetica nelle regioni convergenza” ha infatti suscitato non pochi interrogativi tra la popolazione interessata. Tanti i dubbi su una materia come l’efficienza energetica, fondamentale per un corretto sviluppo economico e per la crescita di professioni, come quella degli energy manager, che caratterizzeranno il prossimo futuro.
Una materia che, allo stesso tempo, risulta ancora sconosciuta ai più; per questo il ministero dello sviluppo economico ha realizzato le FAQ trattando gli argomenti più spinosi e ostici del bando in questione. Vediamone alcune nel dettaglio.
Procedura comunicazione ordini di acquisto
Con riferimento alla trasmissione degli ordini di acquisto e delle conferme d’ordine relative ai beni, lavori e servizi previsti dal programma di investimento riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell’impresa beneficiaria, il MiSE chiarisce che queste non possono avvenire in momenti separati.
Variazione del programma di investimento
Eventuali variazioni del programma di investimento sono consentite in relazione a beni, lavori e servizi tecnologicamente affini, ovvero interventi la cui natura sia assimilabile a quella dell’intervento originariamente previsto ed approvato ma le cui caratteristiche tecniche e/o di funzionamento siano diverse dal precedente. Perché la variazione venga approvata è necessario che la richiesta di variazione viene accompagnata da una nuova perizia giurata redatta da un tecnico qualificato secondo lo schema di cui all’allegato 11 del Decreto direttoriale 29 maggio 2014 (art. 5, comma 4 del Decreto stesso). Variazioni possono essere approvate inoltre dal MiSE laddove la circostanza che ne abbia richiesto la variazione sia da ascriversi a cause non imputabili all’impresa (es. causa di forza maggiore, impedimenti di carattere autorizzativo). Richieste di questo tipo possono essere effettuate anche successivamente alla comunicazione degli ordini di acquisto eseguita a norma dell’art. 3, comma 2 del Decreto direttoriale 19 marzo 2014. In entrambi i casi, l’impresa potrà trasmettere gli ordini di acquisto e le conferme d’ordine relative ai nuovi interventi oggetto della richiesta di variazione del programma di investimento solo dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Ministero.
Variazione di un fornitore e/o dell’importo di una fornitura
La variazione di un fornitore intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non viene considerata variazione del programma di investimento, e dunque non deve essere sottoposta ad autorizzazione preventiva del Ministero, nel caso in cui essa non comporti la variazione della natura dell’intervento finanziato e non impatti sulla complessiva efficacia del programma di investimento di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati nella perizia giurata originaria allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni. Stesso discorso per l’importo di una fornitura, se questo risulta superiore a quello indicato nel piano di investimento approvato sarà considerato ammissibile fino a concorrenza del massimale indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
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