Start-up innovative: investimento tramite fiduciaria
L'investimento nelle start-up innovative è agevolato fiscalmente anche se avviene tramite fiduciaria
Il diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi investe nelle start-up innovative è valido anche se c’è il tramite di una fiduciaria.
Univo vincolo la sussistenza o meno di tutti i requisiti previsti dalla legge per le start-up innovative.
A sottolinearlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 9/E del 22 gennaio, rispondendo a specifico interpello. Non è di ostacolo neppure il fatto che l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle start-up innovative sia avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria.
La normativa di riferimento, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è rappresentata dall’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012. Il decreto definisce tutti i requisiti che una società deve avere per essere definita start-up innovativa.
Vediamoli di seguito:
Innanzitutto si parla solo di «Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea», le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».
-essere costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
-avere la sede principale in Italia;
-a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
-non distribuire e non aver distribuito utili;
-avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, compresa la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
-non essere stata costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.
Requisiti fondamentali che tutte le cosiddette start-up innovative devono possedere tassativamente
La start up innovativa deve anche iscriversi nell’apposita sezione predisposta dal Registro delle Imprese. Questa iscrizione, può anche essere non contestuale, e quindi successiva, all’iscrizione del registro ordinario. Non solo: il diritto a fruire dell’agevolazione matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria.
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