Sicurezza antincendio nei condomini, in vigore le nuove norme

Il 6 maggio è entrato in vigore il decreto 25 gennaio 2019 che modifica e integra l'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

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É entrato in vigore il 6 maggio 2019 il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, questo decreto approva l’allegato 1 che modifica le norme tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».

Le disposizioni contenute nell’allegato 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data del 6 maggio 2019 (di entrata in vigore del decreto) secondo le modalità previste dall’art. 3.

Edifici di Civile Abitazione: requisiti di sicurezza antincendio delle facciate dei condomini.

Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno può costituire un utile riferimento progettuale.

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