Le novità del Codice degli Appalti con il Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni, o Decreto Legge n° 76 del 16 luglio 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura che sono state indette, o dovevano essere adottati, entro il 31 luglio 2021.
Il Decreto modifica: le procedure di affidamento, i criteri di aggiudicazione, la durata, ricorsi e sospensioni.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Le procedure di affidamento
Il Decreto agisce sulle procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sia quelli sotto soglia, sia quelli sopra soglia.
Per quanto riguarda i contratti sotto-soglia con atto di avvio adottato entro il 31 luglio 2021, viene applicato l’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del D.L. n° 76 del 16 luglio 2020 e si fa riferimento agli articoli 35 e 63 del Codice degli Appalti:
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35
- procedure negoziate a invito a partire da 150.000,00 euro fino alla soglia comunitaria, ovvero 5.350.000,00 euro. Bisognerà invitare almeno 5 operatori se il valore della gara è fino a 350.000,00 euro; 10 operatori fino a 1.000.000,00 euro; oppure 15 fino alla soglia europea;
- procedure negoziate e l’invito di almeno 5 operatori anche per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero Euro 214.000,00.
Per i contratti sopra soglia, invece, la procedura negoziata può essere usata solo se strettamente necessario.
In particolare si può usare la procedura negoziata se non è possibile rispettare i termini previsti dalle procedure ordinarie – anche se sono stati accorciati – in caso di effetti negativi dovuti alla crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione dovuto alle misure di contenimento.
Deroga alla realizzazione delle opere emergenziali
Il Decreto Semplificazioni dà alle stazioni appaltanti la possibilità di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale per l’affidamento di:
- attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture
- servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti.
I settori coinvolti sono: edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche.
Le stazioni possono avvalersi della deroga solo se rispettano comunque:
- il codice delle leggi antimafia
- le misure di prevenzione
- i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea
- il Codice degli Appalti
- le norme per il subappalto.
0 Commenti
Non ci sono commenti!
Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.