Niente più obbligo dichiarativo per i giovani progettisti

Rivoluzione nella materia degli appalti pubblici: i giovani progettisti non dovranno più fornire nessun obbligo dichiarativo

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L’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 38 del Codice Appalti in nessun caso può essere posto in modo espresso a carico degli ingegneri junior e dei giovani progettisti in generale”.

È quanto afferma la quarta sezione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato con la sentenza numero 2048 del 23 aprile 2015, ha inteso infatti disciplinare la questione dell’esatta individuazione dei soggetti obbligati a fornire le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale.

Ma andiamo a veder il dettaglio della sentenza.

Secondo diverse disposizioni normative i raggruppamenti temporanei di imprese, sono obbligati a prevedere al loro interno almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione da non più di cinque anni.

Tale dettato normativo ha lo scopo, dichiarato di promuovere la presenza di giovani progettisti nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee, cosi da favorire l’inserimento dei giovani progettisti nel mondo del lavoro,

Un inserimento professionale che procedeva, almeno fino ad oggi,  di pari passo con un progressivo aumentare delle competenze e con un esponenziale aumento della responsabilizzazione del giovane tecnico.

Aumento di competenze che però, secondo il Consiglio di Stato, non risulta sufficiente per far insorgere a suo carico un obbligo dichiarativo morale

Ma cosa è l’obbligo dichiarativo cosi come previsto dall’Art 38 del Codice degli Appalti?

L’obbligo dichiarativo risiede nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulerà il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

La norma che regola l’obbligo dichiarativo presenta quindi una duplice valenza:

  • in prima battuta tutela un interesse della stazione appaltante

  • in seconda battuta invece, mira espressamente a tutelare il bene dell’interesse pubblico

Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il giovane ingegnere, pur assumendo la qualifica di “giovane progettista, risulta essere sempre un “semplice” dipendente del raggruppamento temporaneo di imprese, perciò non può essere obbligato a garantire la stazione appaltante circa le sue qualità morali.

Per assurdo se fosse stato confermato quest’obbligo, lo stesso sarebbe dovuto essere ampliato a tutti i componenti della rete dei professionisti in edilizia, con comprensibili problemi logistici e temporali a carico dei lavori.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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