A far data dal 1° luglio 2018 (art. 1, c. 910, Legge 27.12.2017, n. 205), i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice
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