Bonifiche ambientali di siti contaminati: la normativa

Di cosa parliamo in questo articolo:
La bonifica ambientale dei siti contaminati nel Decreto Semplificazioni
Ci sono diverse novità normative per le bonifiche ambientali di siti contaminati. Il DL Semplificazioni stabilisce che per le autorizzazioni per le operazioni di recupero “sono rilasciate o rinnovate dopo aver ricevuto parere – obbligatorio e vincolante – dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.”
Altre novità riguardano gli articoli 35 e 37 che aggiornano e modificano articoli di leggi precedenti:
- tra le esclusioni ex art. 185 del TUA – Testo Unico Ambientale – il DL semplificazioni ha aggiunto le “ceneri vulcaniche. L’esclusione vale solo se sono riutilizzate al posto di materie prime in cicli produttivi che non danneggiano l’ambiente e non mettono in pericolo la salute umana
- nel caso di rifiuti che provengono da assistenza sanitaria “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento” si considera come luogo di produzione “sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività” per il trasporto e il deposito
- la nuova “attestazione di avvio al recupero o smaltimento” deve essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento
- le misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, integrano il TUA in materia di bonifica dei siti contaminati. Un esempio: in caso di utilizzazione del trattamento delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati. Questa misura ha lo scopo di evitare il trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
Le procedure di bonifica ambientale di siti contaminati
Le procedure per le bonifiche ambientali di siti contaminati consistono di varie fasi che permettono di analizzare il livello di contaminazione e determinare il rischio.
Entro 24 ore dall’evento o dall’individuazione di una contaminazione, il responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo di comunicarla al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, che riferirà al Ministero dell’Ambiente. Vengono messe in campo le prime misure di prevenzione.
Misurare il livello delle concentrazioni
Il responsabile svolge un’indagine preliminare e valuta il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Se il livello:
- non è stato superato allora il responsabile ripristina la zona contaminata e lo comunica con apposita autocertificazione al Comune e alla Provincia, entro 48 ore. Nei 15 giorni successivi l’autorità competente farà le attività di verifica e di controllo
- è stato superato anche per un solo parametro, il responsabile informa il Comune e le province competenti. Descrive le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza messe in campo, nei successivi 30 giorni presenta il piano di caratterizzazione. La Regione (o la P.A. da questa delegata) ha 30 giorni di tempo per autorizzare il piano.
Entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile deve presentare alla Regione i risultati della procedura di analisi del rischio sito specifica per determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR).
L’analisi del rischio
La Conferenza di servizi convocata dalla Regione approva il documento di analisi di rischio. Se l’analisi di rischio dimostra che la concentrazione dei contaminanti:
- è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la Conferenza di servizi approva il documento e dichiara la procedura conclusa. Il responsabile potrebbe ricevere l’incarico di svolgere un programma di monitoraggio del sito
- è superiore il responsabile deve sottoporre alla Regione, nei sei mesi successivi, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. In alcuni casi possono essere necessarie anche altre misure di riparazione e di ripristino ambientale per ridurre il rischio di contaminazione del sito.
In alcuni casi può essere utile anche una VIA o VAS per la valutazione dell’impatto sull’ambiente.
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