Verifiche SCIA: la questione arriva in Consulta

Il Tar Toscana ha sollevato dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sul tema delle verifiche SCIA

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Con l’ordinanza n. 667/2017 pubblicata l’11 maggio, la terza sezione del Tar Toscana ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/90, nella parte in cui non prevede un termine per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), per contrasto con gli artt. 3, 11, 97, 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU ed all’art. 6, paragrafo 3, del Trattato UE, e 117 comma 2 lett. m) Cost.

Il Tar Toscana ha sollevato dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui, disponendo che la tutela del terzo a fronte della Scia da altri presentata sia realizzabile esclusivamente attraverso lo strumento del silenzio-rifiuto di cui all’art. 31 c.p.a. rispetto alla mancata risposta dell’Amministrazione alla sollecitazione delle verifiche amministrative avanzata dal terzo medesimo, omette tuttavia di fissare il termine entro il quale il terzo può avanzare l’istanza di sollecitazione. In assenza della fissazione ad opera della norma del termine suddetto, e ritenendo il Collegio che siano prive di convincente base normativa le soluzioni che mirano ad individuare in via interpretativa il termine medesimo, la norma censurata finisce per ammettere una sollecitazione del potere di verifica della Scia da parte del terzo sine die.

In tal modo essa si espone però a consistenti dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’affidamento del segnalante, che a distanza anche di anni può veder messa in discussione la legittimità della intrapresa attività, per violazione del buon andamento della p.a., che è costretta a riaprire a distanza di tempo il procedimento di verifica suddetto, nonché per violazione del principio di ragionevolezza e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) Cost..

Ed invero, ha chiarito il Tar, “la mancata previsione di tali termini è idonea a vanificare del tutto la prestazione somministrata dallo Stato al cittadino sotto forma di semplificazione delle procedure abilitative per lo svolgimento di attività non liberalizzate. Se in teoria infatti la semplificazione dovrebbe consentire di raggiungere il medesimo risultato con un iter amministrativo più snello di quello ordinario, l’attuale disciplina della Scia risulta contraddittoria con tali finalità: da un lato invero, essa non assicura sempre una riduzione dell’attività burocratica; e, d’altro lato, tale disciplina non conduce mai ad una regolamentazione definitiva degli interessi contrapposti nella vicenda amministrativa, residuando sempre un potere-dovere dell’Amministrazione di rimettere in discussione la legittimità originaria dell’intervento segnalato, ogniqualvolta essa riceva una domanda di intervento da parte di un terzo.

Peraltro, si evidenzia che l’esclusione dal novero dei livelli essenziali del termine per l’esercizio del potere sollecitatorio di cui all’art. 19 comma 6 ter rischia di pregiudicare l’esigenza di uniformità normativa che caratterizza l’istituto della verifica SCIA nel suo complesso. Invero, tale opzione legislativa, data la peculiare natura della riserva posta dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (la quale consente l’intervento regionale sugli aspetti di dettaglio del regime dei livelli essenziali: cfr. Corte cost. n. 297 del 2012 cit.), apre la strada a discipline territoriali eterogenee del suddetto termine, con conseguente disomogeneità degli standards di tutela a livello nazionale”.

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