Startup innovativa: requisiti dei dipendenti qualificati

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L’articolo 25 del D.L. 179/2012, convertito poi nella legge 17 dicembre 2012 n.221, ha fornito una definizione e le linee guide che disciplinano le start-up innovative. Si tratta di imprese che godono di particolari benefici, anche di tipo fiscale, che devono procedere con l’iscrizione al Registro Imprese, in una sezione speciale.

Le imprese che rientrano in questa categoria possono accedere alle agevolazioni per startup innovative e usufruire di numerosi vantaggi. Quali sono le caratteristiche alla base di un’impresa per essere catalogata come start-up innovativa? Tutto si basa sui requisiti dei dipendenti qualificati.

Requisiti dei dipendenti in una startup innovativa

Il requisito della forza lavoro altamente qualificata e certificata pari ad almeno i 2/3 del totale, risulta essere strettamente necessario per essere definita “Start-Up innovative”. Questa è una precisazione importante, contenuta nella Risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a un interpello sulla corretta interpretazione del Decreto Sviluppo Bis (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012).

Tra i requisiti espressi alla lettera h, n. 2, comma 2, troviamo infatti:

L’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

Come calcolare i 2/3 della forza lavoro

L’Agenzia delle Entrate precisa che ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo “per teste” senza tenere in considerazione la remunerazione. Il calcolo va quindi slegato dal compenso percepito dai dipendenti e deve essere legato all’effettiva presenza di operatori certificati interni alla start-up.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo è possibile comprendere anche gli amministratori-soci, ma solo nel caso in cui percepiscono una regolare retribuzione come impiegati o collaboratori e gli stagisti se remunerati. Non si possono considerare invece i consulenti a Partita IVA.

Quali sono le figure ammesse

Possono far parte delle start-up innovative:

  • amministratori-soci, anche non retribuiti
  • consulenze esterne di Partite IVA
  • stagisti
  • ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

Retribuzione dei dipendenti

La figura dell’amministratore-socio può avere una regolare retribuzione da impiegato oppure no. In base a questa caratteristica potrà essere considerato nel conteggio delle persone necessarie per ottenere il titolo di start-up innovativa. Se il socio viene retribuito allora può essere considerato socio-lavoratore, in caso contrario non potrà partecipare al raggiungimento dei due terzi richiesti.

Allo stesso modo, anche gli stagisti possono essere inclusi se percepiscono una remunerazione, mentre invece i consulenti esterni con partita Iva non possono essere considerati in nessun caso, in quanto non sono né dipendenti né collaboratori.

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