Sicurezza sul lavoro: il Ministero chiarisce la posizione dei docenti formatori

Basta improvvisazioni: “ l’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve possedere i requisiti di cui al Decreto 6 marzo 2013 per assumere legalmente l’incarico di docente”

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Con interpellanza numero 2 del 24 giugno 2015, il Ministero del Lavoro risponde al quesito avanzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri relativamente ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le polemiche e le discussioni su un argomento come quello della sicurezza sul lavoro e sui corsi necessari per poter assolvere agli obblighi di legge relativi alla materia, sono state per diversi mesi al centro del dibattito professionale e politico. Tecnici, docenti, studenti, politici, ordini professionali, tutti, più di una volta hanno espresse pareri e dubbi, generando una situazione che potremo definire, utilizzando un eufemismo, per lo meno confusa.

Ma una schiarita sembra esserci stata.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle scorse settimane aveva infatti avanzato un istanza per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Cni chiedeva di sapere se “l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potesse svolgere, in base ai proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato”.

Una domanda che in tanti tra i professionisti italiani si sono più volte posti ma che per diverso tyempo non ha avuto risposta definitiva.

Il 24 Giugno scorso però, il Ministero del Lavoro ha risposto “che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 – decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014. Decreto che identifica già un fondamentale prerequisiti, ha fatto notare il Ministero “è necessario per accedere alla qualifica di docente  il possesso del diploma di scuola media superiore” accompagnato da sei requisiti, possiamo dire professionali, relativi a tre distinte aree tematiche (area normativa/giuridica/organizzativa, area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni).

Ma quindi? Cosa ha stabilito riguardo le qualifiche di docente per i corsi sulla sicurezza sul lavoro, il Ministero in relazione a queste premesse?

La Commissione Ministeriale interpellata dal quesito, ha ritenuto che il Decreto sopracitato imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013.

Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Cosa cambia quindi alla luce di questa decisione la figura degli ingegneri che svolgano il ruolo di docente nei corsi sulla sicurezza sul lavoro?

“L’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche ” per la quale voglia svolgere le attività di docenza”

Quindi gli ingegneri dovranno certificare, anche loro,  il possesso delle competenze richieste.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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