Segnalazione certificata di inizio attività SCIA: in arrivo importanti modifiche

La I Commissione Affari costituzionali ha iniziato l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività.

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La I Commissione Affari costituzionali ha iniziato in questi giorni l’esame di uno schema di decreto legislativo recante l’attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività SCIA.

Un esame che potrebbe portare a importanti modifiche riguarda la materia della SCIA. La modifica rientra nella riforma organica della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015.

Va segnalata in particolare una previsione legislativa di “moduli unificati e standardizzati” per la segnalazione certificata di inizio attività SCIA, da pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni destinatarie delle segnalazioni, che ne indichino esaustivamente i contenuti tipici, ma anche tutta la documentazione da allegare.

Una semplice innovazione del piano comunicativo della materia? Non proprio. Anzi la modifiche allo studio della Commissione mirano a regolare anche la fattispecie, finora non normata, di attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche”, la cosiddetta SCIA plurima ; la disciplina si ispira correttamente alla “concentrazione dei regimi” delle SCIA presupposte presso la SCIA finale.

Anche successivamente all’emanazione di tale decreto legislativo comunque, composto di soli quattro articoli, la materia sarà oggetto di ulteriori innovazioni, dal momento in cui viene inserita la previsione normativa di emanare successivi decreti legislativi per l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione o di SCIA, nonchè di quelli per i quali è necessaria autorizzazione espressa.

Che cosa è la SCIA segnalazione certificato di inizio attività?

La SCIA, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

Tempistiche della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e se necessario sanzionare l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

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