Se Equitalia non notifica in 5 giorni, l’ipoteca è nulla

La Cassazione sancisce la nullità dell'iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale.

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Tempi duri per Equitalia e per le azioni di riscossione; dopo quanto deciso dalla Cassazione , sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16948 il 24 Luglio 2014, arriva ufficialmente  tra le cause di nullità dell’iscrizione di ipoteca, trascorso un anno dalla ricezione della cartella esattoriale, la mancata notifica da parte di Equitalia dell’intimazione di pagamento.

L’intimazione di pagamento deve necessariamente essere comunicata entro e non oltre i cinque giorni.

A stabilirlo, dando ragione a centinaia di cittadini italiani, è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione. Gli alti giudici della Corte hanno ritenuto che tale omissione possa violare il principio del contraddittorio preventivo fra Amministrazione e contribuente poiché:

“Il diritto al contraddittorio è principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario”.

Regola che vale anche nel regime precedente all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 77 D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70/2011.

In generale, la legge prevede che Equitalia possa procedere ad espropriazione forzata una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, in caso di mancato pagamento da parte del debitore. Qualora l’espropriazione non inizi entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’esecuzione forzata dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Se il procedimento di pignoramento dovesse procedere senza aver prima adempiuto all’obbligo di comunicazione entro i cinque giorni prescritti dalla legge, Equitalia non può procedere ad iscrivere l’ipoteca, pena la nullità della stessa.

Qualora procedesse, violerebbe infatti l’obbligo che vincola sempre  la pubblica amministrazione dello stato  ad attivare il contraddittorio in via amministrativa e stragiudiziale, attraverso la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che sia suscettibile di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui suoi diritti e interessi.

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