Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: i requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza

Salute e sicurezza sul lavoro: tutte le ultime modifiche normative spiegate direttamente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Corso Aggiornamento Coordinatore Della Sicurezza
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Tra le previsioni contenute nel Decreto legislativo numero 151 del 2015 il terzo capitolo si occupa nello specifico della razionalizzazione e della semplificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l’articolo 20 elenca le modifiche apportate al decreto legislativo numero  81 del 2008 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Modifiche che hanno costretto diversi ordini professionali interessati alla materia a dover intervenire con circolari e comunicati stampa, allo scopo di fare chiarezza su una materia, come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, considerata come fondamentale per una moderna società del lavoro professionale.

Le principali modifiche alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in 14 punti spiegati dal CNI con una circolare ufficiale

Art 3 – Campo di applicazione

La modifica è inerente ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, e precisamente “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista…”. La legge specifica anche  che continuano ad essere esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

Art 5 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Viene modifica la composizione del Comitato con sede presso il Ministero della salute, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri. Restano immutati i compiti affidati a tale ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi.

Art 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

È stata modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione Consultiva permanente, riducendo da 40 a 33 in numero dei componenti. Un nuovo ingresso in Commissione è rappresentato da tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale ed da un rappresentante dell’ANMIL.  Tra gli importanti compiti assegnati alla Commissione vengono inoltre aggiunti; il monitoraggio dell’applicazione delle procedure standardizzate della valutazione dei rischi al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, la rielaborazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, l’elaborazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27 del D.lgs.81/08 “

Art 12 – Interpello

Anche le Regioni e le Province autonome possono inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art 28  – Oggetto della valutazione dei rischi

Dopo il comma 3-bis viene inserito il nuovo comma 3-ter. Il nuovo comma sancisce che ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, rende disponibili al datore di lavoro tutti gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

Art 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il comma 6-quater e’ sostituito dal comma 6-quater che definisce come con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, vengono  individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). ( L’OiRA è una piattaforma informatica gratuita prodotta dall’Unione Europea con l’obiettivo di supportare le PMI nell’ottemperare agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo DVR . Sarà introdotta in Italia a seguito di un Decreto del Ministero del Lavoro ndr )

Art 34 – Servizio di prevenzione e protezione

È stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 34. Viene inoltre modificato il comma 2-bis dello stesso art. 34 Pertanto il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio anche per aziende con più di 5 lavoratori, sempre con le eccezioni previste dalla normativa nazionale.

Art 53 – Tenuta della documentazione

È stato abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. L’abolizione è  effettiva dal 23 dicembre 2015.

Art 55 – Le Sanzioni

L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. ( La nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni; mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro, mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro, mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro, mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro, mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro ndr )

Art 69 – Definizioni relative alle attrezzature di lavoro

L’articolo 69 elenca le Definizioni relative alle attrezzature di lavoro. All’elenco precedente si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Art 73 – Informazione, formazione, addestramento

L’articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

Art 88 – Campo di Applicazione

Ritorna il comma originario dell’81/2008 che prevede che il titolo 4 Capo 1 non si applichi ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.

Art 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza

I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2. (sul tema il CNI ha già inviato una specifica nota in data 23/11/2015 n° 632/XVIII Sess/2015 ndr )

Art  190 – Valutazione del Rischio

Il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente comma “ L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento”.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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