Riduzione contributiva in edilizia: per il 2016 è previsto uno sgravio fiscale dell’11,50%

L'INPS con il messaggio numero 3358 del 10 Agosto scorso ha fornito precise indicazioni sulla riduzione contributiva per il settore dell’edilizia.

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L’INPS con il messaggio numero 3358 del 10 Agosto scorso ha fornito precise indicazioni sulla riduzione contributiva per il settore dell’edilizia. L’Istituto specifica che anche per l’anno 2016 la riduzione contributiva riservata al settore dell’edilizia è dell’11,50%.

Viene altresì specificato che le richieste per la contribuzione devono essere inviate a partire dallo scorso 1 Settembre esclusivamente mezzo telematico, utilizzando un apposito modulo. Entro il giorno successivo all’inoltro della richiesta sarà effettuato il controllo formale, con conseguente comunicazione di esito positivo o negativo della domanda.

La riduzione contributiva in edilizia dell’11,50% si applica ai periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2016. Inps precisa infine che la riduzione contributiva in edilizia potrebbe essere rivista al ribasso un secondo momento.

Viene specificato che il Decreto legge 23 Giugno 1995 n. 244 prevede che entro il 31 Luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in questione, mediante decreto assunto di concerto con il MEF. Nello stesso messaggio Inps viene sottolineato che non costituiscono attività edili in senso stretto, quindi sono escluse dalla riduzione, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

La normativa prevede inoltre, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto il decreto non è intervenuto, dal primo settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.

Il Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016 ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con determinati codici statistici contributivi e ne sono escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte da codici non autorizzati.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate, come già detto, esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

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