Inquinamento acustico e requisiti professionali del tecnico competente acustica edile

Pubblicati in Gazzetta due decreti su inquinamento acustico e sui requisiti professionali del tecnico competente acustica edile

Corso Tecnico In Acustica Edile
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 sono stati pubblicati due distinti decreti legislativi , il numero 41 e il numero 42 datati 17 febbraio 2017. I due provvedimenti normativi cercano di fare chiarezza su una materia che negli ultimi anni sta assumendo una dimensione e un importanza sempre maggiore: inquinamento acustico e requisiti professionali del tecnico competente in acustica edile.

L’intervento del legislatore mira a ridurre le (tantissime ndr) procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di inquinamento acustico, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.

I due atti normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, provvedimenti che entreranno in vigore il prossimo 19 aprile 2017, prevedono che in Italia si instaurino due differenti ma complementari processi burocratici:

  • un processo di armonizzazione delle norme italiane in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

  • armonizzazione della norme nazionali in materia con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008 (articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m)).

Inquinamento acustico causato dalla presenza di impianti eolici.

Il decreto prevede, nello specifico, una disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa. Impianti eolici, aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici, attività e discipline sportive, attività di autodromi e piste motoristiche, sono tutte attività che secondo le nuove norme saranno regolamentato con criteri più ferrei.

I requisiti professionali e i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica edile e ambientale.

Il Capo VI del decreto stabilisce i criteri generali, previsti dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica edile e ambientale rientra attualmente tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Ma secondo il decreto appena pubblicato sarà istituito presso il Ministero dell’ambiente un elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

L’elenco dovrà contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita’, il numero d’iscrizione nell’elenco nonche’, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica edile e/o ambientale, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco secondo quanto previsto nell’allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti nell’elenco.

Quali sono i requisiti per iscriversi nell’elenco dei tecnici competente in acustica edile e/o ambientale?

All’elenco del Ministero puo’ essere iscritto chi e’ in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico e di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;

  • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti in acustica;

  • avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

  • aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

L’idoneita’ dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti e’ verificata dalla regione o provincia autonoma. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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