Perchè la disciplina urbanistica deve essere subordinata alla pianificazione paesaggistica?

Importante sentenza della Corte costituzionale in materia di rapporti fra normativa di tutela del paesaggio e disciplina urbanistica.

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Con la sentenza numero 189 del 20 luglio 2016 la Corte Costituzionale ha deciso riguardo il conflitto di attribuzione ex art. 127 costituzione sollevato dallo Stato riguardo la legge regionale Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011, di integrazione e modifica di un complesso di norme regionali portanti il piano per l’edilizia sardo. L’argomento, particolarmente interessante per tutti quei professionisti che si occupano di disciplina urbanistica e di riuso urbano è stato intelligentemente trattato dal gruppo d’intervento giuridico sul suo sito web.

Se è vero, come afferma il gruppo d’intervento Giuridico, che è stata dichiarata incostituzionale soltanto la disposizione che prevede il posizionamento “libero” di roulotte e case mobili in strutture turistico-ricettive, si tratta per le restanti parti di una sentenza interpretativa di rigetto, indicando quale sia l’unica interpretazione costituzionalmente legittima delle altre disposizioni regionali impugnate”.

E l’interpretazione cogente indicata dalla Corte costituzionale è quella che vede, ancora una volta, le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalere sulle disposizioni regionali di disciplina urbanistica.

Nello specifico, viene sottolineato nell’articolo firmato dal dottor Stefano Deliperi, la disposizione giudicata illegittima risulta essere l’articolo 20 della legge regionale numero 21/2011 che sostituisce il comma 4 bis dell’art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), introdotto dalla legge regionale n. 3/2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

L’attuale comma 4 bis prevede infatti che “fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono:  conservare i meccanismi di rotazione in funzione;  non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento”.

Per tutta risposta la Corte costituzionale ha affermato chiaramente che “la disposizione impugnata … nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all’area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.

Conseguentemente, “la norma censurata si pone dunque in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica, e con l’Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010,  che reca un elenco tassativo degli interventi di lieve entità, assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (sentenza n. 235 del 2011)”.

Risulta chiaro dunque come la legislazione regionale non possa in nessun modo prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica”.

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