Quali sono gli interventi esclusi dalla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica: tutti i chiarimenti in arrivo dal Consiglio dei Ministri
Interventi di Coibentazione, consolidamento statico, installazione di pannelli solari … Quali sono gli interventi che non richiedono un Autorizzazione Paesaggistica?
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 Giugno scorso ha deliberato l’approvazione in esame preliminare del Decreto Legge sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e che non comportino elementi emergenti dalla sagoma.
I 31 diversi interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica che non hanno un impatto negativo sul territorio sono elencati nell’allegato A del Decreto.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Un chiarimento atteso da diverso tempo che pone finalmente la parole fine a diverse controversie. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i piccoli interventi esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica.
Le piccole opere che non necessitano della richiesta del nullaosta paesaggistico sono le seguenti:
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interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica che non comportino manufatti emergenti dalla sagoma;
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interventi di consolidamento statico per l’adeguamento ai fini antisismici che non modifichino la volumetria e l’altezza dell’edificio;
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interventi indispensabili per il superamento di barriere architettoniche come ascensori esterni o altri manufatti simili;
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installazione di pannelli solari o fotovoltaici su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni;
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sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni;
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interventi nel sottosuolo come la realizzazione di volumi completamente interrati che non comportino opere soprasuolo;
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opere temporanee che occupino suolo per non più di 120 giorni nell’anno;
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installazione di tende a protezione di attività commerciali o in spazi pertinenziali ad uso privato.
Il Decreto Legge sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, entrerà in vigore immediatamente nelle Regioni a Statuto Ordinario. Quelle a statuto speciale (Sardegna, Sicilia, Valle D’Aosta,Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) avranno, invece, 180 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale.
Lo stesso decreto prevede inoltre altre 42 tipologie di intervento, di lieve impatto sul contesto paesaggistico, che possono essere assoggettati a nullaosta semplificato. In questi casi viene previsto un modello standard per presentare la richiesta e una scheda semplificata di relazione paesaggistica da utilizzare a corredo della stessa. Nell’elenco di questi interventi semplificati i risultano tutte quelle opere che prevedono un aumento di volume fino al 10% che non alterino le caratteristiche del fabbricato, gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, e la realizzazione di portici, tettoie, chiostri permanenti da giardino fino alla superficie di 30 mq.
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