Liberi Professionisti: SCARICA IL FAC – SIMILE per presentare ai tuoi clienti un preventivo obbligatorio professionale

La novità riguarda la salvaguardia della trasparenza del rapporto cliente e professionista che rende obbligatorio la stesura di preventivi obbligatori pre accordo!

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La Legge n.124/2017 per il Mercato e la Concorrenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata del 17 agosto 2017 e la sua entrata in vigore invece è stata ufficializzata il 29 agosto 2017.

Il provvedimento ha portato una serie di cambiamenti, alcuni immediati, ed altri che hanno necessitato di più tempi per entrare in vigore scaglionati.

La novità più immediata ha riguardato la salvaguardia della trasparenza del rapporto tra il cliente ed il professionista che ha reso obbligatorio, dal 29 agosto 2017, la redazione di un preventivo professionale dettagliato della prestazione che verrà svolta.

I preventivi obbligatori devono essere compilati obbligatoriamente in forma scritta e devono contenere i seguenti punti:

  • previsione analitica dei costi;

  • voci di spesa descritte in maniera articolata e specifica;

Inoltre, sempre per garantire la trasparenza delle informazioni nei confronti del cliente, i professionisti hanno l’obbligo di comunicare ed indicare i titoli professionali conseguiti e le eventuali specializzazioni ottenute, e questo a prescindere dal fatto che il cliente abbia accettato o meno il preventivo a lui presentato.

Importante: gli obblighi di fornire i preventivi obbligatori e comunicare i dati di un eventuale polizza riguardano solo le professioni regolamentate nel sistema ordinistico e non quelle prive di Albi.

Quanto alla comunicazione della polizza assicurativa, come accennato, non può essere doverosa finché l’obbligo di assicurazione della responsabilità professionale non sarà divenuto attuale. Sembra poi che l’obbligo del preventivo debba riguardare solo le prestazioni professionali “riservate” a questa o quella professione ordinistica e non anche le prestazioni non “riservate”.

Quanto alle tariffe, l’art. 9 del decreto “cresci Italia” ne conferma l’abrogazione integrale (scompaiono sia le massime che le minime). Peraltro, comunque, il compenso professionale deve essere adeguato all’importanza dell’opera. Solo in caso di liquidazione di spese professionali da parte del giudice si farà riferimento a “parametri” (e dunque non più a tariffe articolate fin nei minimi dettagli) che verranno stabiliti con decreto del ministro vigilante (ministri diversi vigilano sulle diverse professioni). Problemi si porranno per le decisioni giudiziali sull’entità delle spettanze professionali degli avvocati, in relazione alle attività processuali da essi espletate nelle cause, finché il ministero della giustizia non avrà stabilito i relativi parametri. Importante e fonte di contrasti sarà la precisazione, nell’art. 9, che (solo) nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese, anche il semplice riferimento ai detti parametri di fonte ministeriale renderà nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso del professionista.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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