Novità sulla pensione di vecchiaia per gli iscritti Inarcassa: rischio incompatibilità per centinaia di professionisti

La pensione di vecchiaia per gli iscritti Inarcassa potrebbe non essere riconosciuta nel caso di versamento congiunto all’Enasarco

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La pensione di vecchiaia per gli iscritti Inarcassa potrebbe non essere riconosciuta nel caso di versamento congiunto anche all’Enasarco. Secondo la Cassazione infatti esisterebbe una incompatibilità fra Inarcassa ed Enasarco, ma l’incompatibilità sarebbe rintracciabile con tutte le diverse casse di previdenza (INPGI, ENEASARCO,ENPACL … ndr  )  per quanto riguarda i contributi versati al fine della maturazione della pensione di vecchiaia.

Secondo la Corte di Cassazione l’iscrizione all’Enasarco precluderebbe il riconoscimento di una pensione di vecchiaia per gli iscritti Inarcassa, a causa dell’inefficacia dei contributi versati durante il periodo della doppia iscrizione. E questo perché secondo la Corte l’articolo 2 della legge numero 1046 del 1971, sancirebbe appunto l’esclusione per il professionista dall’iscrizione all’Inarcassa (Cassa ingegneri e architetti) in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgendo la relativa attività professionale.

Ma vediamo la casistica particolare che ha portato la Corte di Cassazione ha sentenziare sulla pensione di vecchiaia per gli iscritti ad Inarcassa.

La Cassazione ha esaminato il caso di un professionista che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età e con l’anzianità contributiva minima di venti anni, aveva richiesto di ottenere la pensione di vecchiaia come iscritto ad Inarcassa, richiesta che però non è stata accolta sia dal tribunale sia dalla Corte d’Appello.

I giudici di merito facendo riferimento all’art 2 della legge del 1971, hanno escluso infatti ogni ipotesi di doppia iscrizione, in contemporanea, alla Cassa ingegneri ed architetti e alla Cassa degli agenti di commercio. Al professionista non è restato a questo punto che rivolgersi alla Cassazione.

La Suprema Corte ha però confermato l’orientamento dei colleghi di merito precisando inoltre, che sussisterebbe una situazione di incompatibilità fra l’iscrizione presso l’Enasarco e quella presso l’Inarcassa, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati presso l’Inarcassa, durante il periodo di doppia contribuzione.(Corte di cassazione n.23687 del 19.11.2015)

Gli ermellini inoltre hanno fatto riferimento all’attività prevalente quale presupposto per determinare una rigida esclusione dell’iscrizione all’Inarcassa.

Da ciò consegue che “ il professionista perde quanto già versato a titolo volontario all’Inarcassa posto che egli avrebbe potuto sopperire alla mancata iscrizione a una forma contributiva obbligatoria, iscrivendosi all’Inps”.

I giudici di legittimità cosi sentenziando hanno richiamo una pronuncia della Cassazione del 2011 che appunto sottolineava che per le attività svolte dai commercianti in forma d’impresa opera la gestione dell’’INPS alla quale si possono versare i contributi nel caso di attività plurime che autonomamente considerate comportano l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali.

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