Modulo Scia: guida pratica alla presentazione Scia

La presentazione/richiesta di istanza del modulo Scia può essere presentata una sola volta all’ufficio tecnico competente del Municipio

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Il Governo ha dato disposizioni, al fine di apportare il modulo Scia da compilare per realizzare interventi edilizi, presso gli uffici competenti, al Testo Unico dell’Edilizia, a seguito delle modifiche apportate alla stessa normativa. Viene sottolineato che l’Esecutivo ha licenziato due Guide inerenti alla segnalazione certificata di inizio attività SCIA. Le due disposizioni fanno riferimento ai Decreti Scia 1 (126/2016) e Scia 2 (222/2016) e spiegano le novità introdotte dalla nuova normativa vigente.

Viene altresì, sottolineato, che i due Decreti hanno anche modificato il panorama dei titoli abilitativi che si devono operare durante i lavori di esecuzione.

Nell Guida è quindi evidenziato che “l’Amministrazione chiede una volta sola”. Ovvero la presentazione/richiesta di istanza del modulo Scia si può presentare una sola volta all’ufficio tecnico competente del Municipio ove si intendono svolgere i lavori. Ove non necessitano segnalazioni o comunicazioni, lo Sportello Unico del Comune da trasmissione alle amministrazioni competenti al fine di controllare le pratiche attinenti ai lavori da eseguire.

Le sopracitate amministrazioni hanno un periodo temporale 30 giorni per bloccare le opere ove riscontrino irregolarità.

Si ricorda che il Decreto, che ha modificato le procedutre relative al modulo Scia, è stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 Novembre 2016, con la dicitura “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. “ (SCIA 2).

Il Decreto è entrato in vigore l’11 Dicembre 2016. Viene quindi sottolineato che Comuni e Regioni sono ora obbligati ad adeguarsi alla normativa entro il 30 Giugno 2017, anche se le disposizioni sono entrate già in vigore . Nello specifico, il Decreto provvede alla mappatura completa nonché la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Il Decreto ha previsto, altresì, delle semplificazioni con un numero maggiore di interventi minori senza comunicazione. Vengono infatti previsti interventi in attività libera (Cil) preposti per: pannelli solari, lavori su spazi esterni, aree ludiche senza fini di lucro.

Si ricorda, anche, che, il Decreto è stato accompagnato da un allegato con una tabella all’interno della quale sono stati esposti l’elenco dettagliato di tutte le attività soggette ad assenso pubblico in materia di: commercio, edilizia, ambiente. La tabella indica per ogni attività se è libera, se serve una comunicazione, un modulo Scia, un provvedimento espresso e se scatta il silenzio assenso.

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