La mancata ricezione delle ritenute d’acconto

Come comportarsi nel caso di mancata ricezione delle ritenute d’acconto?

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La certificazione delle ritenute in acconto subite è uno dei temi più sentiti da parte dei professionisti in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Il meccanismo, nonostante sia noto e codificato da tempo, può dar luogo a problematiche assai delicate.

L’articolo 25 del DPR 600/73 obbliga il committente a trattenere il 20% del compenso spettante al professionista  con l’obbligo di versare la ritenuta all’erario a titolo di acconto ai fini IRPEF in favore dello stesso professionista.

Un tema fiscale di particolare attenzione per migliaia di professionisti, anche in vista delle prossime modifiche al regime dei minimi

In sede di dichiarazione dei redditi, il professionista sostituito potrà scomputare tali ritenute dal proprio debito IRPEF documentando l’operazione con la certificazione ricevuta da parte del sostituto d’imposta.

La questione importante però riguarda la mancata ricezione della certificazione delle ritenute da parte del sostituto entro il 28 febbraio.

In tali ipotesi il professionista sostituito, trascorso il termine stabilito entro il quale doveva essere rilasciata la certificazione, dovrà sollecitare al sostituto il rilascio della certificazione.

Può accadere che il professionista, per le più svariate ragioni, non riesca ad ottenere la certificazione dei compensi e delle ritenute subite. Sia a causa di una mancata ricezione da parte del committente sia a causa di errori suoi nella procedura.

La fattispecie della mancata ricezione  viene trattata e risolta dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella R.M. 68/E/2009, dove si prevede la possibilità di utilizzare certificazioni diverse rispetto a quelle rilasciate dal sostituto. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il contribuente può scomputare le ritenute purché sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile, di averle effettivamente subite.

Il mancato versamento delle ritenute effettuate è un tema che divide da sempre anche la giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha sempre avuto una posizione rigida e controversa ritenendo addirittura il professionista responsabile in solido per l’omesso versamento in questione (cfr. sentenze n. 14033/2006 e n. 12072/2008)

Sempre più spesso, però, la giurisprudenza della Commissione Tributaria si è espressa in maniera favorevole per il contribuente. In diverse occasioni i giudici hanno ricordato che il professionista/sostituito non può essere ritenuto responsabile dell’operato del committente/sostituto a causa di una mancata ricezione, visto che, tra l’altro, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo e dovrebbe intentare una causa civile per l’ottenimento della certificazione

Per superare il contrasto giurisprudenziale sull’argomento, da più parti si auspica un intervento legislativo, anche nella forma dell’interpretazione autentica, che liberi il professionista da qualsiasi responsabilità in caso di omesso versamento delle ritenute legittimando la possibilità di dimostrare di aver subìto la ritenuta con documentazione ulteriore a supporto

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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