Lazio, via libera alle ristrutturazioni edilizie nei centri storici

I comuni laziali possono individuare degli ambiti territoriali precisi nei quali permettere il recupero edilizio e le ristrutturazioni edilizie nei centri storici

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I comuni laziali possono individuare degli ambiti territoriali precisi nei quali permettere il recupero edilizio, le ristrutturazioni edilizie nei centri storici, la riqualificazione architettonica e ambientale, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti

I comuni laziali potranno individuare, in quelli che il Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) definisce insediamenti urbani storici, degli ambiti territoriali nei quali permettere interventi di ristrutturazioni edilizie nei centri storici, la riqualificazione architettonica e ambientale, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Lo prevede il comma 33 dell’articolo 17 (Disposizioni varie) della Legge Regionale del Lazio 14 agosto 2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16 agosto scorso, e in vigore dal 17 agosto.

Il citato comma 33 stabilisce che “per il recupero edilizio, per la riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio esistente pubblico e privato e per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti, nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) i comuni, anche su proposta dei privati, con una o più deliberazioni di consiglio comunale, approvano con le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, ambiti territoriali nei quali sono consentiti, previa acquisizione del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, interventi di ristrutturazione edilizia come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.”

Il successivo comma 34 dispone “che gli interventi di cui al comma 33 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del PTPR.”

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