La segnalazione certificata di agibilità SCIA 2: quale ruolo per i professionisti dell’edilizia

La segnalazione certificata di agibilità SCIA 2 sancisce, anche se con un Iter semplificato, un aumento di responsabilità in capo al professionista

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La segnalazione certificata di agibilità SCIA 2 sposta l’onere di dimostrare diversi certificati, dal Comune al professionista, con un iter più semplice rispetto al vecchio certificato di conformità certo, ma anche con l’introduzione di importanti modifiche procedurali. Una delle prime modiche che sono state rese pubbliche da siti web e girali di settore riguarda le certificazioni relative alle condizioni di agibilità di un edificio.

Secondo lo schema della nuova segnalazione certificata di agibilità SCIA 2 sarà infatti compito del professionista e non più della PA (come previsto dallo schema di decreto SCIA 2, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione) l’onere e la responsabilità di certificarlo. La certificazione di agibilità verrà quindi sostituita dalla segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

Quali sono i cambiamenti più evidenti a livello procedurale? Cosa cambierà nel lavoro dei professionisti dell’edilizia con l’introduzione della segnalazione certificata di agibilità SCIA 2?

A livello procedurale non cambierà moltissimo rispetto al recente passato. La novità più evidente, come abbiamo già sottolineato, riguarda lo spostamento di responsabilità dalla PA al professionista incaricato (direttore dei lavori o professionista abilitato). Fino a pochi mesi infatti, la certificazione di conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità venivano richieste in base all’intervento effettuato, dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la SCIA, al Comune che dunque era chiamato ad attestare le condizioni di agibilità. Il professionista ricopriva quindi un ruolo potremo dire secondario.

Oggi invece, con la progressiva approvazione della segnalazione certificata di inizio attività Scia 2, al professionista è dato espressamente il compito di asseverare sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità ed efficienza energetica sia la conformità dell’opera al progetto presentato.

L’obiettivo della legge, come ripetuto più volte è quello di procedere ad una progressiva semplificazione normativa e allo stesso tempo di accelerare l’iter burocratico. Non trattandosi più di infatti più di una certificazione ma piuttosto di una segnalazione certificata con la quale il professionista attesta la conformità dell’intervento alla legge, gli edifici, possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della segnalazione certificata allo sportello unico.

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