Valutazione di impatto ambientale valida anche dopo la realizzazione del progetto

È possibile effettuare la Valutazione di impatto ambientale anche successivamente alla realizzazione del progetto a condizione che …

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È possibile effettuare la Valutazione di impatto ambientale anche successivamente alla realizzazione del progetto a condizione che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione consideri anche l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione dell’impianto. Lo ha precisato la Corte di giustizia europea nella sentenza del 26 luglio 2017 cause riunite C-196/16 e C-197/16.

Le questioni sottoposte alla Corte Ue vertono sull’interpretazione dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Sono sorte infatti delle controversie tra il Comune di Corridonia, il Comune di Loro Piceno e soggetti privati, da un lato, e la Provincia di Macerata, dall’altro, in merito alle decisioni con cui detta Provincia ha dichiarato che gli impianti per la produzione di energia elettrica da biogas della VBIO1 Società Agricola Srl e della VBIO2 Società Agricola Srl rispettavano i requisiti di compatibilità ambientale, al termine di procedimenti di Valutazione di impatto ambientale avviati successivamente alla realizzazione e alla messa in servizio di tali impianti e in seguito all’annullamento di una prima autorizzazione.

Nella sentenza , che potete scaricare in forma completa nell’allegato pdf che trovate in conclusione di articolo, la Corte di Giustizia europea afferma che, “in caso di omissione di una Valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché: le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e; la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione”.

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