Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri: le indicazioni del CNI

Il 15 agosto 2013 è scattato per gli ingegneri italiani il vincolo di stipulare una Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri.

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Il 15 agosto 2013 per tutti gli ingegneri è scattato il vincolo di legge, previsto dal decreto legge 138 del 2011, di stipulare una Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri cosi da coprire i danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per poter dare a tutti i propri iscritti un utile guida pratica con la quale affrontare la materia ha pochi mesi dopo predisposto e pubblicato una circolare che riassumeva in se le principali indicazioni fornite sulla Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri.

In particolare il CNI ha fatto riferimento ai seguenti documenti; la nota del Centro studi “Prime indicazioni per orientare gli iscritti all’Albo degli ingegneri che svolgono attività professionale alla scelta della polizza di responsabilità professionale ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e, DL 138/2011 giugno 2012; la Circolare del CNI del luglio 2012; il quaderno del Centro Studi Cni n.134/2012 dal titolo “L’assicurazione professionale dell’ingegnere” settembre 2012; la nota del Centro studi su “L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli ingegneri” aprile 2013.

Quali tipi di danno copre una Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri?

A precisarlo è sempre la stessa, datata circolare del CNI. Nel documento viene definito l’oggetto della polizza, ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale. Viene inoltre ricordato, l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, al momento dell’assunzione dell’incarico.

Quali sono gli ingegneri professionisti che sono obbligati a stipulare una Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri?

L’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato.

Quali sono le condizioni essenziali di una Polizza RC professionale obbligatoria ingegneri?

In estrema sintesi, le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli ingegneri sono:

  • la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d’ immagine), in presenza o meno di un danno materiale
  • l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività e la previsione di una retroattività
  • la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti)
  •  la c.d. Deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo
  • la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura assicurativa
  • la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.

Si segnala che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrano condizioni che si possono definire essenziali, senza le quali il contratto non può dirsi sufficientemente tutelante nei confronti degli ingegneri. Cionondimeno le clausole 5, 6 e 7 rappresentano una garanzia di buon funzionamento del programma e tendono a ridurre in maniera sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.

La polizza di responsabilità civile professionale dovrà in ogni caso essere preceduta da un questionario chiaro nella sua formulazione e completo sotto il profilo contenutistico; il questionario contiene una serie di domande rivolte al professionista, relative sia alla sua storia professionale che assicurativa, utili agli Assicuratori sia per inquadrare meglio il rischio da garantire che per conoscere le esigenze dell’Assicurato stesso. Tra le indicazioni che deve fornire il professionista, di notevole importanza è quella relativa all’ammontare degli introiti lordi percepiti negli ultimi anni, con la specificazione delle percentuali relative ai diversi incarichi. In particolare, il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell’IVA), guadagnati dal professionista nell’anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura, con la precisazione che gli Assicuratori hanno comunque il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti del professionista per i quali quest’ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto.

La polizza professionale dovrà inoltre operare in regime di “ Claims Made” ossia coprire tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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