Guida pratica per una corretta manutenzione impianti termici

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato online la guida per la corretta gestione e manutenzione impianti termici

Corso Certificazione Energetica
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Il MISE ( Ministero dello sviluppo economico ndr ) ha pubblicato online la guida per la corretta gestione e manutenzione impianti termici ( utile sia per quanto riguarda gli impianti atti riscaldamento sia per quelli finalizzati al raffrescamento di un edificio ndr ). La guida, pubblicata online pochi giorni fa sul sito del Mise, mira a chiarire tutti quegli adempimenti previsti dalla legge nazionale per procedere ad una corretta manutenzione e ad un proficuo controllo di efficienza degli impianti termici.

Infatti una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici, ricorda la guida predisposta dall’Enea, consentono di ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare. E non solo. Un impianto ben tenuto risulta essere più sicuro e meno inquinante rispetto ad un impianto in “cattivo stato di salute” .

Facile quindi comprendere l’importanza che un pratico strumento di questo tipo riveste per le professioni specifiche del settore dell’energia ( Energy manager, certificatori energetici, esperti nella diagnosi energetica degli edifici … ) .

Chi è il responsabile dell’impianto termico?

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. In generale il responsabile dell’impianto termico è lo stesso proprietario dell’impianto. Vi sono però alcune situazioni particolari:

  • Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino

  • Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio

  • Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato

Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “responsabile terzo” che deve però possedere necessariamente i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, numero 37. In questo caso generalmente si tratta di un tecnico specializzato (Energy Manager, certificatore energetico, EGE sono solo alcune delle figure professionale di cui la moderna società dell’energia non può più fare a meno ndr ) di una impresa specializzata nell’installazione e nella manutenzione degli impianti termici. È bene precisare però che la figura del terzo responsabile: riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto, diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica, ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto, risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza. Inoltre la delega per la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in uno specifico locale dedicato esclusivamente a questo scopo.

Il nuovo libretto (d’identità) degli impianti termici

Il libretto d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le modifiche, le sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. Nel Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che andrà progressivamente a sostituire sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) sia quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).

Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento. Il libretto è di tipo modulare, pertanto, sono da compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico. Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione va effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014

Esaminiamo ora uno degli aspetti più dibattuti in materia; quello relativo ai valori massimi di temperatura ambiente che può sprigionare un impianto termico

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva invece, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Precisiamo subito che tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici, questo essenzialmente allo scopo di ottenere un duplice risultato:

  • garantire una maggiore sicurezza;
  • mantenere efficiente l’impianto cosi da avere una bolletta meno cara.

Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate. Soltanto alcune semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.

Diverso invece è il caso del controllo di efficienza energetica dell’impianto. Questo tipo di controllo è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella 1.

Quindi se le operazioni di manutenzione su un impianto termico sono più frequenti di quanto previsto nella tabella 1, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza energetica. Sono comunque soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:

  • impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW

  • impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW

( Le potenze dell’impianto si riferiscono alla somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. In altre parole, le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi frigo sono indipendenti)

Oltre alla tempistica indicata nella tabella 1, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:

  • all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice

  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore

  • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui; una copia è trattenuta dal manutentore stesso, una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto, una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni (in genere comuni con più di 40.000 abitanti e province per il restante territorio o organismo esterno da queste delegato ndr).

A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo” istituito dalla Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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