Incompatibilità per i vertici degli ordini professionali

Incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali

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L’Autorità nazionale anticorruzione, dopo aver deliberato più volte auspicando nuovi strumenti per agevolare l’anticorruzione, con la delibera n. 1 del 9 gennaio 2015 ha fatto chiarezza su un argomento che suscita sempre un notevole interesse all’interno degli ordini professionali.

“Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali”.

Incompatibilità per i vertici degli ordini professionali

L’ANAC  con la delibera n. 145 del 2014 aveva già chiarito come tutti gli ordini professionali fossero soggetti all’applicazione delle norme previste alle legge anticorruzione ed al decreto legislativo in materia di trasparenza . Motivo per cui avrebbero dovuto attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Una decisione che aveva suscitato discussioni e polemiche all’interno degli ordini professionali, polemiche sfociate il 5 gennaio in una nota dell’ordine dei farmacisti.

Con estrema solerzia l’Anac risponde il 9 gennaio ricordando che “le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.”.

Ci si chiede, a questo punto, il senso della nuova delibera dell’Anac quando sembra abbastanza chiaro che l’incompatibilità del Presidente di un Ordine che, ancorché eletto, assuma anche la carica di amministratore di un ente pubblico e che sia anche parlamentare deve essere accertata dal responsabile dell’anticorruzione presente nell’Ordine e che agisce sulla base del d. lgs 39/2013 e sulla base delle delibere emanate dall’ANAC.

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