Gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici

La sentenza del Tar, dopo il ricorso dell'ordine, afferma che gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici

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Gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici, escludendo una riserva assoluta in favore degli architetti. Ad affermarlo è stato il Tar di Lecce con una recente sentenza che promette di avere un risalto nazionale.

L’Ordine provinciale degli Ingegneri Salentini, con il patrocinio dell’avvocato Pietro Quinto, aveva proposto ricorso al TAR contro un bando del Comune di Martano per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed altri servizi tecnici relativi alla sostituzione della pavimentazione di alcune vie ricadenti nel centro storico ed alla loro riqualificazione.

Interventi che nella prassi comune vengono considerati una competenza professionale esclusiva degli architetti.

Il bando del Comune di Martano per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed altri servizi tecnici relativi alla sostituzione della pavimentazione di alcune vie ricadenti nel centro storico ed alla loro riqualificazione era stato redatto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza di Lecce che, sulla scorta della sola qualificazione dell’immobile oggetto di intervento, sottoposto al vincolo dei centri storici, aveva ritenuto di poter limitare la partecipazione ai soli architetti, escludendo quindi gli altri professionisti tecnici, ingegneri in primis, dalla partecipazione.

Il ricorso dell’ordine provinciale degli Ingegneri di Lecce. Il ricorso ha evidenziato l’interpretazione evolutiva che nel corso del tempo ha avuto l’antica disposizione, risalente al 1925, che ripartisce le competenze professionali di ingegneri e architetti. Secondo la difesa, la valutazione della natura degli interventi non può essere assorbita dal vincolo gravante sugli immobili, bensì dalla tipologia di tali interventi, da valutare caso per caso.

“Diversamente” ha sostenuto Quinto “qualsiasi intervento da eseguire su beni di interesse storico artistico, anche di natura impiantistica o strutturale, ovvero nell’ipotesi in cui il progetto rappresenta una mera ingegnerizzazione di puntuali prescrizioni, gli unici legittimati sarebbero gli architetti”.

Il progetto preliminare inoltre, si legge in un recente articolo pubblicato dal giornale online Lecceprima, non solo era stato redatto da un ingegnere, ma la Soprintendenza aveva specificato tutte le modalità di scelta dei materiali e la loro tipologia, sicché i servizi tecnici da appaltare non richiedevano scelte culturali riservate alla competenza professionale degli architetti. Il Tar Lecce ha accolto il ricorso ed ha proceduto ad annullare il bando.

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