Le competenze professionali dei geometri italiani

Alla luce delle recenti polemiche apparse sulla stampa nazionale tra geometri, architetti e ingegneri facciamo il punto sulle reali competenze professionali dei geometri

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Decine di sentenze, leggi ambigue, interpretazioni contrastanti, proposte di riforma e circolari di ordini locali e Consigli nazionali, il tema delle competenze professionali dei geometri è ormai da decenni un terreno minato, un terreno su cui si sono consumate sfide e diatribe talvolta particolarmente aspre.

Una querelle che si trascina ormai da quasi un secolo, da quel regio decreto n. 274 del 1929 che per la prima volta pose il problema delle competenze professionali . Da quel 1929, tanta acqua è passata sotto i ponti, fino alla discussa sentenza del marzo scorso che sembra porre un deciso freno alla progettazione di manufatti in cemento armato. Sentenza che ha esacerbato gli animi e che la successiva circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ha fatto altro che peggiorare.

Ma da dove nasce la discussione sulle competenze professionali dei geometri?

La base di tutto è il regio decreto del 1929 che disciplina la professione dei geometri e che, all’articolo 16, stabilisce che questi sono vincolati al progetto di costruzioni rurali che non «richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone». Sempre all’articolo 16, il regio decreto, prova anche a quantificare la mole degli edifici che possono essere progettati dai geometri. L’art 16 parla infatti espressamente di “modeste costruzioni civili”.

Ma non è finita qui, sempre nel 1939, i professionisti italiani hanno visto la pubblicazione anche di un altro decreto, il 2229.

Il decreto 2229 stabilisce molto chiaramente che “ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo”, una norma che secondo alcuni escluderebbe totalmente i geometri da qualsiasi progettazione da realizzare con l’utilizzo del cemento armato.

Tutto chiaro, almeno sulla carta e soprattutto almeno fino al 1971, quando il legislatore con la legge nazionale 1086 ha messo nuovamente mano, secondo alcuni aumentando la confusione, alla materia delle competenze professionali di geometri, architetti e ingegneri.

La 1086 infatti dice espressamente che “la costruzione delle opere in cemento armato,deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile”

Improvvisamente geometri e periti edili si ritrovarono parificati ai colleghi “accademici”

Da quel 1971 niente è più stato come prima per quanto riguarda le competenze professionali dei geometri. Il pallino è infatti passato più volte tra le mani della giurisprudenza che ha delineato due strade interpretative principali: Da un lato l’interpretazione rigida delle norme, riservando la competenza per il cemento armato ai tecnici laureati, dall’altro una visione più flessibile che prevedeva anche a geometri e periti edili la progettazione di opere in cemento armato.

Anni in cui le attività lavorative sono profondamente cambiate, essendosi dovute adeguare ai tempi. Per anni fino al 1997  non si è più avuto traccia di decisioni legislative, fino alla sentenza di Cassazione 2861 che ha ribadito dopo la metà degli anni novanta che ai geometri restava “esclusa la competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato”

Ma nel 2001, si cambia ancora. La sentenza numero 348 sancisce infatti che “per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi”, insomma se l’opera prevede calcoli strutturali complessi secondo il Consiglio di Stato i geometri sarebbe esclusi dai lavori.

L’ultimissima novità in materia di competenze professionali dei geometri è rappresentata dalla sentenza numero 883 del Marzo 2015 che sembra addirittura vietare espressamente qualunque lavoro in cemento armato.

Alla luce di tutte queste innovazioni legislative possiamo comunque dire, che in generale, i giudici civili hanno quasi sempre escluso la competenza dei geometri, mentre quelli amministrativi sono stati decisamente più mutevoli nel corso dei decenni.

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