Gli onorari consulenti tecnici ufficio CTU in ambito penale e civile. Come si calcola il compenso di un CTU?

Considerazioni sulla Normativa vigente in tema di onorari consulenti tecnici ufficio CTU in ambito penale e civile … tutti i chiarimenti in arrivo dal CNI

Corso ctu consulente tecnico d’ufficio
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Il CNI, tramite la Commissione “Ingegneria Forense” coordinata dal Consigliere Andrea Gianasso, ha predisposto il volumetto “Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari consulenti tecnici ufficio CTU, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in ambito civile e penale“.

L’iniziativa, assunta nell’attesa che il Ministero della Giustizia approvi il decreto di aggiornamento degli onorari consulenti tecnici ufficio CTU di cui al DPR n. 115/2002, ha lo scopo di fare chiarezza sulle modalità di predisposizione delle “note di liquidazione” per l’attività prestata dai Consulenti Tecnici del Giudice uniformando, da un lato, le modalità di presentazione di tali istanze e, dall’altro lato, tentando se possibile di uniformare le modalità di liquidazione da parte dei Magistrati.

AI volumetto editto dal CNI è unita una “Presentazione”, specificatamente rivolta ai singoli Ordini territoriali che chiarisce l’iniziativa del Consiglio Nazionale Ingegneri assunta nell’auspicio che gli stessi possano impostare un dialogo con i Tribunali competenti per concordare le modalità di liquidazione dei compensi di C.T.U. e periti ed evitare incomprensioni e contenziosi.

In materia di liquidazione degli onorari consulenti tecnici ufficio CTU e delle spese che competono a Periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, si sono succedute nel tempo diverse normative. La legge 08.07.1980 n. 319 , oltre che il D.P.R. n. 820/1983 e il D.P.R. n. 352/1988 (che avevano inizialmente disciplinato la materia ndr) sono stati integralmente abrogati dal D.P.R. n. 115/2002, salvo l’art.4 della legge 319/1980 ancora vigente. Sopravvivono però, nelle nuove norme, le seguenti linee fondamentali che risultano tutt’ora applicabili: I compensi previsti dalle tabelle, ancorché contemperati con la natura pubblicistica dell’incarico (cfr. art. 50 del D.P.R. 115/2002), devono essere determinati con riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe. 

Il criterio di liquidazione degli onorari consulenti tecnici ufficio CTU a vacazione permane residuale rispetto a quello a percentuale. Ad esso si può ricorrere quando manca una specifica previsione della tariffa o quando, in relazione alla natura dell’incarico e al tipo di accertamento richiesto dal Giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio a percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità soltanto “se adeguatamente motivata” (Cass. n. 17685/2010). In presenza di un unico incarico, un’articolazione del quesito in sub-quesiti, comporta un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 7186/2007). L’onnicomprensività dell’onorario sancita dall’art. 29 del D.M. 30.05.2002, inoltre, riguarda solamente le attività complementari e accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultino strumentali all’accertamento tecnico (Cass. n. 7174/2010).

Normativa Attuale e Diritto al Compenso per lo svolgimento delle prestazioni dei consulenti tecnici ufficio CTU

Le norme vigenti in materia di liquidazione degli onorari e delle spese di periti e Consulenti Tecnici Di Ufficio sono contenute nelle seguenti disposizioni legislative: Legge 08.07.1980 n. 319 – art. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.M. 30.05.2002); D.P.R. 30.05.2002 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275). L’art. 49 in particolare afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per il compimento dell’incarico; D.M. 30.05.2002 – Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale; Allegato al D.M. 30.05.2002 – Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della Legge 8 luglio 1980, n. 319. Queste norme presentano diverse carenze, sia in ordine alle molte prestazioni richieste dai Giudici che non vi sono rappresentate, sia in ordine alla poca chiarezza che è causa di errori e dubbi interpretativi. Allo scopo di fornire un utile strumento per una corretta interpretazione, si propone una lettura combinata delle norme con le più significative pronunce della Suprema Corte.

Misura Degli onorari consulenti tecnici ufficio CTU

L’art. 50 del D.P.R. 115/2002 demanda la misura degli onorari alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di cui all’Allegato al D.M. 30.05.2002. Si distinguono quattro tipi di onorari:  fissi (riferiti ad attività di norma estranee alla competenza degli ingegneri);  variabili da un minimo a un massimo; variabili a percentuale;  variabili a tempo.

  • Onorari consulenti tecnici ufficio CTU Variabili da un minimo ad un massimo: per quanto di competenza degli ingegneri, si tratta principalmente degli onorari di cui agli articoli 7, 12, 16, 18, 19 dell’Allegato al D.M. 30.05.2002 . Dal disposto del I comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 115/2002, si deduce che i parametri a cui fare riferimento per la determinazione dell’onorario (che dovrà necessariamente essere compreso fra il minimo e il massimo indicati in detti articoli) sono: la difficoltà; la completezza; il pregio della prestazione fornita.

  • Onorari consulenti tecnici ufficio CTU Variabili a Percentuale: per quanto di competenza di ingegneri, si tratta principalmente degli onorari di cui agli articoli 3, 6, 11, 13, 14, 15, 17 dell’Allegato al D.M. 30.05.2002. Anche per questi onorari vale il I comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 115/02. L’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.02 precisa che: per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia. In realtà questa regola generale risulta applicabile solo agli articoli 3, 11, 15. Quindi, in caso di consulenza tecnica, quando l’incarico ha per oggetto le prestazioni di cui agli articoli 3, 11 e 15, gli onorari vanno calcolati in base al valore della controversia e cioè al valore della causa come definito dall’art. 10 c.p.c. (codice di procedura civile) che recita: il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale. Il valore della controversia è di solito dichiarato nell’atto introduttivo della causa civile. In mancanza, va comunque tenuto presente che, quando l’oggetto della controversia è suscettibile di valutazione economica, non rileva ai fini dell’onorario che sia stata impropriamente qualificata come di valore indeterminabile sugli atti di causa.

Onorari consulenti tecnici ufficio CTU a Tempo

L’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.02 dispone che l’onorario vada commisurato al tempo impiegato solo se non è possibile altrimenti. Gli onorari a tempo vanno determinati in base alle vacazioni. L’art. 4 della L. 319/80 precisa che la vacazione è di due ore, che l’onorario per la vacazione non si divide che per metà (trascorsa 1 h e 15’ è dovuta interamente) e che il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. La misura dell’onorario a vacazione è fissato dall’art. 1 del D.M. 30.05.02 .

Pluralità di Quesiti

Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l’intero onorario. L’art. 29 dell’Allegato al D.M. 30.05.02 recita: tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. Esso viene spesso erroneamente citato a supporto della tesi opposta per la quale, anche in caso di pluralità di quesiti, ne andrebbe compensato uno solamente. Si tratta di un’errata interpretazione del citato articolo, come viene ben chiarito dalla giurisprudenza.

Aumento degli Onorari consulenti tecnici ufficio CTU

Il II comma dell’art. 51 del D.P.R. 115/02 prevede che gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati, sino al 20%, se il Magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato. L’art. 4 della L. 319/80 prevede che l’onorario a vacazione possa essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, che possa essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni. L’art. 52 del D.P.R. n. 115/02 prevede che per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio.

Indennità e Spese

L’art. 49 del D.P.R. 115/02 afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, oltre all’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

Indennità di Viaggio e di Soggiorno

Il I comma dell’art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che: per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico. Le indennità dovute ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui art.15 del D.lgs 30.03.2001 n. 165, sono le seguenti:

  • indennità di trasferta (L. 26.07.1978 n. 417 e succ. aggiornamenti) E’ dovuta per missioni fuori dall’ordinaria sede di servizio distanti almeno 10 km. Non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne quando siano inferiori alle 4 ore, nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, nelle località distanti meno di 10 km dal confine del comune in cui ha sede l’ufficio. L’indennità è pari a 24,12 €/giorno. Se la durata della missione è inferiore alle 24 ore, l’indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione. In caso di rimborso della spesa di alloggio, l’indennità di trasferta è ridotta di 1/3 (art. 2 L.417/78). In caso di rimborso della spesa di vitto l’indennità di trasferta è ridotta della metà e, in caso di rimborso sia della spesa di vitto che di alloggio, l’indennità di trasferta è ridotta di 2/3 (art. 9 L.836/73). Il comma 213 dell’art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 266 ha soppresso l’indennità di trasferta per i dirigenti statali, ma non l’indennità di trasferta per i C.T.U.: si ritiene pertanto che quest’ultima sia ancora dovuta. L’importo sopra indicato è quello vigente al 23.12.2005;

  • spese di vitto e alloggio (D.P.C.M. 16.03.1990 e D.P.C.M. 15.02.1995) Queste spese vanno documentate con fattura. Per l’alloggio l’importo massimo ammesso a rimborso è il prezzo di una camera singola in albergo a 4 stelle. Per il vitto l’importo massimo ammesso a rimborso è di € 61,10 per 2 pasti giornalieri e di € 30,55 per un solo pasto.

Spese di Viaggio

Il II e il III comma dell’art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabiliscono che: le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato. Anche l’auto propria è considerata un mezzo straordinario e quindi la relativa spesa va preventivamente autorizzata dal Magistrato. In tal caso è prevista l’indennità di cui all’art. 8 della legge 26.07.1978 n. 417, pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente applicato dalla Compagnia Agip (Circolare del Ministero del Tesoro n. 75 del 03.12.1991). Lo stesso art. 8 specifica che va rimborsata l’eventuale spesa documentata per pedaggio autostradale.

Rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico

L’art. 56 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che gli ausiliari del Magistrato debbano presentare una specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione. Stabilisce inoltre che, se gli ausiliari sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera (per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico), la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’art. 50 (cfr. cap.2).

Domanda di Liquidazione

L’art. 71 del D.P.R. n. 115/02 precisa che le spettanze agli ausiliari del Magistrato siano corrisposte, a domanda degli interessati presentata all’autorità competente. La domanda va presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico, e trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le spese e indennità di viaggio e soggiorno, degli ausiliari del Magistrato.

Decreto di Pagamento

L’art. 168 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato sia effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede. Il decreto va comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione. Sul decreto il Giudice indica la Parte, o le Parti, gravate dall’onere del pagamento.

Solidarietà delle parti rispetto al CTU

Il principio di solidarietà scaturisce dal ruolo di natura pubblicistica attribuito al Consulente Tecnico d’Ufficio in quanto chiamato a partecipare, in qualità di ausiliario del Giudice, al procedimento giurisdizionale. Detto principio, pur non codificato, da ritenere sussistente nei rapporti fra il C.T.U. e le Parti del giudizio in relazione all’obbligazione inerente al compenso dovuto al primo per l’attività svolta, si fonda sulla natura della prestazione, effettuata in funzione di un interesse comune delle Parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole Parti. La giurisprudenza più recente è orientata a riconoscere, pur con qualche condizione, la natura solidale del debito delle parti nei confronti del C.T.U. anche quando il Giudice non lo abbia esplicitato sul decreto.

Opposizione al Decreto di Pagamento

L’art. 170 del D.P.R. n. 115/02 regolamenta l’azione di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del Magistrato. L’opposizione può essere proposta dal beneficiario, dalle parti processuali, compreso il Pubblico Ministero. L’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150. Prima del Decreto Legislativo n. 150/2011 comma 17 dell’art.34 sulla semplificazione dei riti, la proposizione dell’opposizione era soggetta al termine di decadenza di 20 giorni in forza del vecchio testo dell’art.170, mentre ora non viene espressamente previsto alcun termine.

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