Equo compenso minimo garantito per Liberi Professionisti SUBITO

Equo compenso: la determinazione di un compenso minimo garantito rappresenta una questione morale non più rimandabile,

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Si è tenuta mercoledì 20 settembre, presso la 11a Commissione Lavoro del Senato, l’audizione congiunta della Rete Professioni Tecniche e dell’Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati). Il tema dell’incontro è stato il testo del provvedimento sull’equo compenso minimo garantito attualmente in esame al Senato.

“Accogliamo con favore – ha commentato la Rete –l’iniziativa legislativa che reca misure in materia di equità del equo compenso minimo garantito e responsabilità professionale delle professioni regolamentate, perché riteniamo sia necessaria per completare le misure contenute nella Legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro autonomo). La determinazione di un equo compenso minimo garantito rappresenta, infatti, una questione morale, non più rimandabile, per un’effettiva ed efficace tutela della committenza, sia pubblica che soprattutto privata, e della dignità professionale dei liberi professionisti.

“Al contempo, rileviamo che la proposta di legge in esame necessita di alcune integrazioni, allo scopo di perfezionare il testo e renderlo maggiormente efficace nelle sue finalità. A tal fine, la Rete Professioni Tecniche ha presentato alcune osservazioni e proposte di emendamenti”.

I professionisti tecnici rilevano come le disposizioni normative indicate dal provvedimento ai fini della individuazione dei parametri per l’equo compenso minimo garantito dei professionisti non esauriscano la copertura di tutte le tipologie di prestazioni professionali svolte dalle professioni regolamentate. Ritengono opportuno, dunque, l’inserimento all’interno dell’articolato di una disposizione che deleghi il Ministero della Giustizia ad emanare, sentiti con i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali, un decreto che introduca compensi minimi per le prestazioni non incluse nella normativa vigente e richiamata nel disegno di legge in esame. L’entità di tali compensi dovrà essere aggiornata automaticamente a cadenza biennale secondo gli Indici ISTAT; con cadenza biennale deve essere anche prevista una revisione dei contenuti complessivi dei decreti citati, onde consentire di poter includere e aggiornare l’elenco delle prestazioni incluse.

Inoltre, i professionisti tecnici ritengono opportuno che la definizione di tali compensi minimi possa essere affiancata da una individuazione di standard prestazionali, oggetto di un’attività istruttoria che sarà svolta dai Consigli Nazionali dei rispettivi Ordini professionali, anche in collaborazione con enti di normazione.

Ci sono peraltro altre misure che la Rete ritiene opportuno inserire nel provvedimento, al fine di risolvere alcune criticità connesse anche a nuovi adempimenti legati all’approvazione della Legge per la concorrenza e alla Legge 81/2017.In primo luogo il riferimento è alla disposizione secondo la quale “il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

Per i professionisti tecnici, stante l’eterogeneità e la complessità delle prestazioni fornite alla committenza, risulta decisamente complicato applicare pedissequamente la disposizione descritta, che è in generale condivisibile poiché favorisce un rapporto più chiaro con la committenza. Si ritiene dunque opportuno riflettere ulteriormente sulle procedure e sulle modalità di applicazione della norma, delegando il Governo a proporre un regolamento attuativo con cui si vadano a delineare nel dettaglio le procedure, ed eventuali esigenze peculiari.

Le misure previste dalla Legge 81/2017 a tutela del professionista nei confronti della committenza sembrano inoltre necessitare di un ulteriore rafforzamento. In primo luogo si propone l’attribuzione al Tribunale del lavoro della gestione dei contenziosi tra i professionisti e i committenti, in modo da garantire un più celere gestione del contenzioso stesso. Inoltre, la Rete ritiene opportuna l’introduzione di forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista, anche nei rapporti con la committenza pubblica.

L’obbligo, infine, per ogni professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che rende il suo adempimento problematico. Sarebbe auspicabile anche un intervento del legislatore per determinare i parametri minimi di idoneità delle polizze, tarati su misura per ogni specifica categoria professionale.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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