Ecobonus condomini 70-75%: linee guida Enea aggiornate al 4 ottobre

La documentazione per ecobonus condomini 70 – 75% va trasmessa all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere

Corso Amministratore Di Condominio
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Ecobonus condomini 70-75%: linee guida Enea aggiornate al 4 ottobre. Sul portale efficienzaenergetica.acs.enea.it è stata pubblicata la versione aggiornata al 4 ottobre 2017 del “Vademecum per l’uso: riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (Art.1, comma 2, lettera a) punto 3 della legge 11 dicembre 2016 n. 232)”.

Sulle linee guida Enea aggiornate al 4 ottobre scorso si precisa che la documentazione va trasmessa all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati – per il 2017: http://finanziaria2017-condomini.enea.it. La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella FAQ n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate.

Sul sito sarà possibile trovare tutto ciò che occorre sapere per ottenere la detrazione fiscale Ecobonus condomini 70% – 75% e compilare correttamente la documentazione tecnica da inviare all’ENEA.

In particolare si potranno consultare:

  • i decreti che regolano gli incentivi per la riqualificazione energetica (DECRETI);

  • le guide per i lavori incentivati (VADEMECUM);

  • le risposte degli esperti Enea alle domande più frequenti (FAQ);

  • esempi di calcolo della trasmittanza, di razionalizzazione energetica dell’involucro edilizio e del risparmio energetico (PER I TECNICI);

  • le indicazioni su come contattare gli esperti ENEA (CONTATTI);

  • i contenuti delle finanziarie (Leggi incentivanti);

  • altro materiale informativo (Provvedimenti sull’Efficienza Energetica, Documenti dell’Agenzia delle Entrate, Rapporti 55%, Pubblicazioni ENEA).

Attraverso queste pagine sarà possibile anche inviare la documentazione obbligatoria per fruire di un Ecobonus condomini 70 – 75%: la storia delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio

ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente fin dalla loro istituzione, avvenuta con la Legge n°296/06 (Legge Finanziaria 2007) e detiene l’incarico di effettuare le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell’ordine del conseguimento del risparmio energetico;

Si sono susseguite proroghe o modifiche ed ora le detrazioni sono prorogate nella misura del 65% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2017. Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, fino al 31 dicembre 2021 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 o Legge di Stabilità 2017) .

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.

Le detrazioni che accedono alle aliquote del 70% e 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Queste agevolazioni fiscali consistono in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, concessa per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e dotati di impianti di riscaldamento.

In particolare, le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per i seguenti interventi (Art. 1, Legge Finanziaria comma 344 – riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio: 

comma 345 – miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (attraverso la coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi o l’installazione di schermature solari);

comma 346 – installazione di pannelli solari ;

comma 347 – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

installazione di sistemi di building automation;

interventi sulle parti comuni condominiali (ecobonus condomini 70% o 75%).

I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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