Eccezioni alla valutazione ambientale strategica: quando la Vas non è obbligatoria?

Eccezioni alla valutazione ambientale strategica: piccole aree esentate dalla valutazione ambientale strategica: la Corte Ue specifica le condizioni per l’individuazione

Corso Valutazione Ambientale Strategica
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Il piano o programma deve determinare l’uso di una piccola area, e tale area deve trovarsi a livello locale. Con riferimento alla nozione di piccola area occorre far riferimento all’estensione della stessa. Nell’affrontare un’articolata questione sollevata dal Tar Veneto con ordinanza 4 agosto 2015, n. 879, la terza sezione della Corte di giustizia europea, con la sentenza causa C-444/15 del 21 dicembre 2016- specifica le condizioni necessarie affinché si possa applicare la disciplina derogatoria dell’obbligo della Vas (Valutazione ambientale strategica), così come dettata a livello europeo, per le cc.dd. piccole aree a livello locale infatti è possibile ravvisare delle importanti eccezioni alla valutazione ambientale strategica.

Le questioni proposte dal Tar Veneto avevano ad oggetto, in primo luogo, la compatibilità della medesima disciplina europea (di cui al par. 3, dell’art. 3, della direttiva 2001/42/CE) con le norme in materia ambientale del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sottrae da una sottoposizione sistematica di valutazione ambientale strategica piani e programmi per i quali sia stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”.

In secondo luogo, in caso di ritenuta compatibilità, i giudici amministrativi veneti hanno chiesto se fosse conforme alle norme europee la disciplina nazionale che, per definire la nozione di “piccole aree a livello locale” di cui all’art. 3 predetto, faccia riferimento a dati meramente quantitativi.

Il Tar Veneto ha quindi richiesto se fosse conforme al diritto europeo la normativa nazionale che sottrae dall’assoggettamento automatico ed obbligatorio alla valutazione ambientale strategica tutti i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici fino ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici fino a 10 ettari, nonostante, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia già stata ritenuta per essi necessaria una valutazione di incidenza.

La sentenza della corte UE su richiesta del TAR del Veneto, riguardante l’obbligatorietà o meno della valutazione ambientale strategica. Quando applicare le eccezioni alla valutazione ambientale strategica?

Nella sentenza del 21 dicembre scorso, la Corte di giustizia europea ha chiarito che “L’art. 3, par. 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “piccole aree a livello locale” di cui a detto par. 3 deve essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni: che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale; che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima”.

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