Diritto al compenso del professionista: conservate sempre le mail!

Il diritto al compenso del professionista può essere garantito e provato da una normale mail. A ribadirlo è la sentenza di Cassazione 1792/2017 del 24 gennaio

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Diritto al compenso del professionista: per ottenerlo e non rischiare brutti scherzi, per la Cassazione, è sufficiente poter dimostrare; anche attraverso il ricevimento di una mail, un po’ come successo per il licenziamento legittimo attraverso sms, che ci sia conferimento dell’incarico. Per meglio chiarire il concetto la Cassazione si è espressa con queste letterali parole “in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell’attività e dell’opera da parte del cliente”.

Il diritto al compenso del professionista può essere garantito e provato da una normale mail. A ribadirlo è stata la suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza 1792/2017 del 24 gennaio ha sentenziato come sia sufficiente, a dimostrarlo anche in sede di tribunale, il conferimento dell’incarico professionale relativo “in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente”.

Pagamenti più sicuri e garantiti grazie alla sentenza della Suprema Corte che rafforza il diritto al compenso del professionista.

I giudici supremi hanno accolto il ricorso di un ingegnere italiano che, per poter dimostrare l’avvenuto conferimento dell’incarico (dettaglio fondamentale per pretendere il diritto al compenso del professionista) aveva prodotto in sede giudiziale delle prove telematiche inviate dalla ditta che, nello specifico, richiedeva una consulenza professionale.

Nonostante le rimostranze della difesa il giudice di Cassazione ha argomentato come “la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.

Poche righe che però, per centinaia di professionisti rappresentano un importante precedente giudiziario. D’ora in avanti infatti anche lo scambio di corrispondenza telematica può essere utilizzato per dimostrare il conferimento di un incarico professionale. Di conseguenza, il professionista ha diritto ad esigere il giusto compenso e qualora il cliente ne contestasse l’assenza di un incarico, è possibile dimostrarne il conferimento con ogni mezzo di prova.

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