Indicazioni standard per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

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Il D.lgs. n. 106/2017, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2017, disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il decreto è entrato in vigore lo scorso 9 Agosto.

Il Regolamento UE n. 305/2011 fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Per prodotti da costruzione devono intendersi prodotti o kit fabbricati e immessi sul mercato per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse.

Nell’ottica di semplificazione, trasparenza, e armonizzazione delle misure esistenti in materia di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, e in attuazione dei principi e criteri fissati dalla delega, il decreto prevede:

  • l’istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione;

  • la costituzione dell’Organismo italiano per la valutazione tecnica europea (ITAB) per assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea;

  • l’individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione;

  • la procedura di autorizzazione e notifica degli organismi notificati;

  • le condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disciplinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea;

  • i contenuti della dichiarazione di prestazione redatta a cura del fabbricante e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

Il decreto ha poi introdotto un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative, che nei casi in cui la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti da costruzione e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio arrivano sino all’arresto, per i fabbricanti, costruttori, direttori dei lavori o dell’esecuzione, collaudatori, progettisti, operatori economici, organismi notificati o laboratori che violino le norme in materia nell’ambito delle proprie specifiche competenze.

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