Nuovo Conto termico: le nuove regole di incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili

Dal 31 maggio 2016 entrerà in vigore il nuovo Conto Termico, disciplinato dal decreto 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2016

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Il decreto del 16 Febbraio 2016 che istituisce il Nuovo Conto Termico, sostituendo il precedente Conto Termico 2012 emanato per l’appunto a fine 2012, aggiorna e semplifica le modalità di incentivazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Un cambiamento da tempo atteso che dovrebbe rappresentare, a sentire alcune voci in arrivo dai professionisti del settore energetico un occasione da sfruttare.

Cosa cambia con l’introduzione del Nuovo Conto Termico rispetto all’attuale disciplina di incentivazione?

Per quanto riguarda gli interventi di incremento dell’efficienza energetica sugli edifici esistenti continuano ad essere ammesse solo le pubbliche amministrazioni. In questo caso, le agevolazioni sono costituite da un contributo economico definito come una percentuale del costo dell’intervento;

Per quanto riguarda invece gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati. In tal caso, l’incentivo risulta essere proporzionale alla produzione stimata di energia.

Le risorse complessivamente messe a disposizione per il meccanismo incentivante sono pari a una spesa cumulata annua di 900 milioni di euro, di cui 700 riservati ai soggetti privati e 200 ai soggetti pubblici.

 Quali sono gli interventi agevolabili secondo il Nuovo Conto Termico 2016?

Il nuovo Conto Termico introduce nuove tipologie di intervento agevolabili, tra i quali; gli interventi di incremento dell’involucro edilizio (isolamento termico di pareti e coperture e sostituzione di serramenti); l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; la sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione; la trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», con possibile ampliamento della volumetria fino al 25%; l’installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici, tra cui l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

E per quanto riguarda gli interventi legati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti da conto termico 2016?

Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ammessi agli incentivi (tanto per la pubblica amministrazione quanto per i privati), sono i seguenti:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

  • installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (novità).

In alcuni casi, i requisiti dimensionali massimi per accedere agli incentivi sono stati aumentati rispetto al precedente decreto, come il tetto di potenza degli impianti di climatizzazione invernale (non più fissato a 1.000 kW bensì a 2.000 kW) o la superficie solare lorda massima dei collettori solari termici (innalzata da 1.000 a 2.500 m2).

 Quali sono le caratteristiche fiscali proprie dell’incentivo previsto dal Conto Termico 2016?

Come già per il previgente Conto Termico 2012, l’incentivo che andrà a pieno regime il 31 maggio 2016 sarà corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento (2 o 5 anni). E’ stata però innalzata, dai precedenti 600 euro a 5.000 euro, la somma massima dell’incentivo che può essere erogata in un’unica rata, qualora l’ammontare totale dell’incentivo stesso sia non superiore ad essa.

Tra le principali novità del Nuovo Conto Termico dobbiamo registrare i tempi di pagamento: i tempi di pagamento della prima rata dell’incentivo sono stati ridotti da 180 giorni a 90 giorni a partire dall’attivazione del contratto. Inoltre, sono stati eliminati i “Registri” che nella precedente versione del Conto Termico erano previsti per gli interventi sugli impianti oltre una determinata soglia di potenza. E’ poi prevista la pubblicazione da parte del GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un “Catalogo degli apparecchi domestici”, per i quali la procedura di accesso al beneficio sarà ancora più snella. Apposite Regole applicative contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell’incentivo saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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