Chiarimenti sull’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi funzioni tecniche

Incentivi funzioni tecniche: da pagare i progetti svolti precedentemente all’entrata in vigore del Dlgs 163

 Corso Legge Anticorruzione
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L’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), tramite un comunicato del Presidente Raffaele Cantone dello scorso 6 Settembre depositata in segreteria il 13 Settembre e recante “Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi funzioni tecniche”, ha fornito delucidazioni inerenti all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi funzioni tecniche (cosiddetto 2%) sottolineando che per gli incentivi attinenti alle funzioni tecniche quello che attesta l’individuazione della disciplina legislativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione.

Scrive Cantone che “In linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio riprodotto anche all’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito. Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario”.

“Sulla base di tale presupposto, continua il Presidente, e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all’efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice”.

Viene peraltro evidenziato che per quanto concerne la corresponsione dell’incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l’accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, “non consente di ritenere ammissibili forme di “anticipazione” degli incentivi funzioni tecniche; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta”.

Cantone conclude il Comunicato sottolineando che la Corresponsione “potrà intervenire solo a seguito dell’approvazione del 2 regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa”.

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