Ecobonus e Sismabonus per i condomini: cessione credito imposta

L’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti con i quali fornisce chiarimenti circa la cessione del credito imposta legato all’ecobonus e al sismabonus da parte dei condòmini

Amministratore Di Condominio
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L’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti con i quali fornisce chiarimenti circa la cessione credito imposta legato a ecobonus e al sismabonus da parte dei condomini beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica. La cessione del credito d’imposta relativo a ecobonus e al sismabonus interessa tutti i condomini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l’adozione di misure antisismiche di maggior rilievo. I relativi provvedimenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito imposta cedibile è quello corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Sono autorizzati ad effettuare tale operazione tutti i soggetti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Il credito imposta può essere ceduto a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condomini.

E’, invece, esclusa la cessione credito imposta a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.

Le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti: il condomino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito.

Il credito d’imposta deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica. La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia. I codici tributo per la fruizione del credito acquisito, da indicare nel modello F24, saranno indicati dall’Agenzia con due separate risoluzioni.

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