Certificazione energetica Emilia Romagna: modificata la disciplina dei requisiti minimi

Prestazione energetica degli edifici: modificata la disciplina sui requisiti minimi per quanto riguarda la certificazione energetica in emilia romagna

Corso Certificazione Energetica
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Con la delibera numero 1715 del 24 ottobre 2016 “Modifiche all’atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici“, la Giunta della regione Emilia-Romagna ha apportato alcune novità rispetto alla deliberazione di Giunta numero 967 del 20 luglio 2015, che regolava la materia della certificazione energetica nella regione Emilia Romagna.

Le modifiche più importanti contenute nella delibera, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 329 del 3 novembre 2016, riguardano alcune definizioni (per esempio “edificio ad energia quasi zero”, “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento”, “superficie utile energetica”); la metodologia per la determinazione della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore; l’integrazione da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti; l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

La introduzione di alcune di tali modifiche nella materia della certificazione energetica emilia romagna, è stata resa necessaria dall’evoluzione della legislazione sovraordinata e della normativa tecnica; altre modifiche sono invece funzionali alla migliore interpretazione applicativa dei requisiti, altre ancora apportano correzioni a precedenti refusi.

I requisiti per gli edifici a energia quasi zero, in particolare gli obblighi di dotazione Fer, sono stati allineati con la normativa nazionale, sottolineando il fatto che le nuove costruzioni dovranno conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici, anticipando di due anni le corrispondenti previsioni nazionali.

La superficie utile energetica è stata modificata in armonia con quanto riportato sia nel Decreto del 22 novembre 2012 che nella normativa tecnica UNI/TS 11300-5/2016, nella quale è indicato il metodo di calcolo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili per ogni servizio energetico dell’edificio servito da uno o più impianti tecnologici, comprese le pompe di calore: è stato quindi possibile eliminare il criterio di calcolo adottato in precedenza, in assenza di riferimenti utili.

Nel caso di installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore è stato inserita, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 141/2016, la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la suddivisione degli importi volontari e involontari nel caso in cui la normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile.

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