Autorizzazione paesaggistica semplificata, la circolare del Mibact

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata

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A seguito dell’entrata in vigore, il 6 Aprile scorso, del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Febbraio recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 Marzo 2017)

Il MIBACT ha pubblicato la circolare n.15 del 21 Aprile 2017 recante “Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante: Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata”.

Al fine di spiegare la circolare il Ministero ha allegato la nota informativa n.11688 dell’11 Aprile 2017 inviata a tutte le Soprintendenze. La nota sottolinea gli indirizzi in fase di prima procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata da utilizzare mettendo in evidenza i procedimenti da applicare dall’entrata in vigore del nuovo regime.

“Una prima, ampia, informazione sul nuovo regolamento è contenuta nella analitica relazione illustrativa che lo accompagna, che è pubblicata sul sito del Ministero e che, comunque, per più agevole consultazione, si allega alla presente nota. Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attua la previsione dell’art. 12. comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014. n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164. Con tali norme il legislatore ha previsto che fossero adottate, con regolamento, disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali in materia di autorizzazione paesaggistica.”

Gli interventi e le opere esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica!

  • procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 139 del 2010, nell’ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato;

  • procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato.

La circolare, infine, precisa puntualmente come la declinazione applicativa di questo principio generale soffre tuttavia talune eccezioni, nei termini che qui di seguito si specificano, in ragione del particolare regime degli interventi, già sottoposti a regime semplificato, oggi liberalizzati, nonché in ragione del diverso stadio di definizione raggiunto in concreto da ciascun procedimento. Per il regime intertemporale, premesso che il regime semplificato non ha ricevuto variazioni sostanziali, salva una più chiara e netta scansione interna delle fasi endoprocedimentali, occorre infatti distinguere nettamente i casi in cui alla procedura semplificata subentra il regime di esonero dall’autorizzazione paesaggistica dai casi in cui al regime ordinario (art. 146) subentra quello semplificato.

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