Autorizzazione paesaggistica semplificata: 31piccoli interventi e 42 opere escluse dalla richiesta

Via libera finale dal CdM al regolamento che individua gli interventi sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata

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Pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato in esame definitivo il nuovo regolamento che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti quindi alla procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il regolamento sulla autorizzazione paesaggistica semplificata, approvato dal CdM semplifica tra l’altro le procedure per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il provvedimento ha ricevuto il via libera, anche se con rilievi e proposte di modifica da parte della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, ha ottenuto anche i pareri favorevoli, con osservazioni, da parte delle competenti commissioni di Camera e Senato.

Quali e quante sono le opere edili, considerate di lieve impatto sul territorio, inserite nel regolamento che contribuisce a definire il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata?

Il regolamento individua 42 tipologie di interventi ritenute di lieve impatto sul territorio, come gli interventi di efficientamento energetico e quelli antisismici.

Autorizzazione paesaggistica semplificata: sono 31 i piccoli interventi che il nuovo regolamento esclude dalla presentazione obbligatoria di autorizzazione paesaggistica.

Sono 31 i piccoli interventi che secondo la commissione, non hanno rilevanza paesaggistica e che quindi non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Gli interventi di questo tipo, sono esclusi dal campo di applicazione di un autorizzazione paesaggistica. Tra questi figurano gli interventi indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche e le opere per il consolidamento statico e per il miglioramento energetico degli edifici.

Sono esentate dall’autorizzazione paesaggistica anche le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici e gli interventi che non rivestono una specifica lesività verso il contesto tutelato dal vincolo.

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