Associazione tra Professionisti: al via l’esenzione irap
Esenzione irap per professionisti che condividono con un'associazione professionale attrezzature e personale.
Esenzione irap per i professionisti che condividono spazi di lavoro, attrezzature e personale con un’associazione, ma come contribuenti restano persone fisiche una vera e propria “autonoma organizzazione”.
A stabilirlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione intervenuta su un concetto a lungo dibattuto dalla giurisprudenza. Secondo una lunga consuetudo, se non c’è autonoma organizzazione il professionista non deve pagare l’IRAP, intesa come tassa sui redditi delle imprese e non dei liberi professionisti .
Esenzione irap per i liberi professionisti
La decisone delle Corte di Cassazione risulta ancora più importante se vista in rapporto con la proliferazione di forme di lavoro condiviso, come il coworking, ma anche per le controversie che da anni sussistono in merito ad esempio alla corretta classificazione degli studi professionali, o di altre forme di associazione professionale.
La sentenza stabilisce che per il professionista in questione è prevista l’esenzione irap, perché «l’associazione alla quale il contribuente aderisce non prevede sostituzione fra gli associati nell’assistenza alla rispettiva clientela» e risulta di fatto «finalizzata esclusivamente all’utilizzo comune di sedi, attrezzature mediche e personale amministrativo».
Diverso invece , specifica la Cassazione, è il caso in cui il contribuente sia uno studio professionale associato, che è dotato di “autonoma organizzazione” e quindi è soggetto IRAP. In questo specifico caso, il contribuente resta invece il professionista persona fisica, che condivide spazi, attrezzature, e anche personale, ma resta un singolo professionista.
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