Accatastamento fabbricati rurali: quanti sono i fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni

Sul sito delle Entrate è disponibile la consultazione dell’elenco degli immobili irregolari: come regolarizzare accatastamento fabbricati rurali

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Accatastamento fabbricati rurali: ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni. È disponibile, sul sito agenziaentrate.gov, l’elenco completo dei fabbricati rurali che alla data attuale risultano ancora censiti nel Catasto terreni.

Cosa è cambiato nella normativa precedente?

L’obbligo per tutti i proprietari di Fabbricati Rurali e i titolari di diritti reali sugli stessi è quello di dichiarare (il termine, già scaduto, era fissato dalla Legge al 30 novembre 2012) al Catasto Fabbricati tutti gli immobili precedentemente registrati nel catasto dei Terreni.

Come bisogna comportarsi se non si è rispettato il termine del 30 novembre 2012 per quanto riguarda l’obbligo di dichiarare al catasto fabbrictai gli immobili rurali?

Come abbiamo detto i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati e non più al catasto dei terreni. Qualora la dichiarazione non fosse stata fatta è possibile presentare dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Accatastamento fabbricati rurali al catasto fabbricati: quale procedura bisogna seguire?

Il titolare dei diritti reali su un qualsiasi fabbricato rurale, deve presentare agli uffici competenti l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa). Se sei interessato all’argomento puoi seguire il Corso Docfa disponibile su Unione Professionisti in modalità e-learning.

N.B. La presentazione della dichiarazione deve essere fatta avvalendosi di un tecnico abilitato

Quali sono gli immobili esclusi dall’obbligo di accatastamento?

Sono esclusi dall’obbligo alcuni specifiche tipologie di immobile:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;

  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;

  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

  • manufatti isolati privi di copertura;

  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;

  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;

  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione;

  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

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